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Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 - (G.U. 8 marzo 1928, n. 57) PDF Stampa E-mail

Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 - (G.U. 8 marzo 1928, n. 57)

Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul

riordinamento degli usi civici nel Regno.

Preambolo

VITTORIO EMANUELE

VISTA LA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI

CIVICI NEL REGNO;

SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER

L'ECONOMIA NAZIONALE, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA

GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO E PER LE FINANZE;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

é approvato il regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766,

concernente il riordinamento degli usi civici annesso al presente decreto e visto e

sottoscritto, d’ordine nostro, dal Ministro proponente.

Regolamento per l’applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766

Titolo I.

Capo I.

Istanze e dichiarazioni.

Art. 1.

Le dichiarazioni del Podestà e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da

presentarsi ai sensi dell’art. 3 della legge, dovranno contenere l’indicazione degli usi

esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le

dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui

all’art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono

soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme

autenticate.

Art. 2.

Le dichiarazioni di cui all’articolo precedente potranno contenere anche l’indicazione delle

terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Art. 3.

Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di

una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non

dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della provincia, cui il Comune o l’Associazione

appartengono, la nomina di un Commissario che provveda a fare od integrare la

dichiarazione, oppure procedere senz’altro alla nomina di un istruttore allo scopo di

accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell’istruttore conterrà l’indicazione dei diritti e delle terre a norma

del precedente art. 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine

stabilito dall’art. 3 della legge nell’albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i

fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall’articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia

richiesta, deve nominare un Commissario.

Il Ministro dell’economia nazionale potrà promuovere l’emanazione del decreto suddetto.

Art. 4.

Per la nomina dell’istruttore di cui all’articolo precedente non è obbligatoria l’osservanza

delle norme stabilite dagli art. 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il

Commissario dovrà comunicare, in copia, al Ministero dell’economia nazionale il relativo

decreto.

Art. 5.

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in

sunto, secondo l’ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro,

dal segretario dell’ufficio Commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno

la firma del Commissario.

Spirato il termine di cui all’art. 3 della legge, il Commissario scriverà nel registro,

immediatamente dopo l’ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero

complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

Art. 6.

Salvo la facoltà discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podestà e le

Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno

presentare le loro istanze al Commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e

conterranno:

1° i nomi delle parti e l’indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

2° l’esposizione sommaria dei fatti e l’indicazione degli elementi di diritto e delle prove

che sorreggono l’istanza;

3° l’indicazione delle terre a cui l’istanza si riferisce;

4° le conclusioni.

Art. 7.

Qualunque possessore potrà presentare domanda al Commissario per ottenere che sia

esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico

esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il Commissario può disporre, ove occorra,

che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

Capo II.

Affrancazioni.

Art. 8.

Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai comuni ed alle Associazioni

agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Art. 9.

Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e

non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando

essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 10.

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a

regolamenti deliberati dai comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell’economia.

Le questioni relative all’esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal

Commissario a norma dell’art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei

ministeri dell’economia nazionale e delle comunicazioni (marina mercantile) e del tribunale

superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo

1921, n. 312, e dall’art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 11.

Il perito ufficiale di cui all’art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina,

avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del

giorno ed ora in cui si recherà sopraluogo.

Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l’intervento delle parti o dei rispettivi periti

di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti

presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà

menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che

presenterà al Commissario.

Art. 12.

La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi

stabiliti dall’art. 7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminerà anzitutto se concorrano le

condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà

lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell’art. 5 della

legge, e potrà farsi luogo, nelle province ex-pontificie, all’affrancazione a favore della

popolazione ai sensi dell’art. 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Art. 13.

Per l’applicazione del cennato art. 9 il Commissario fisserà la prima quota spettante al

Comune, frazione od Associazione agraria a norma dell’art. 5 della legge, e determinerà poi

se anche l’altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla

popolazione mediante l’imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone

commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l’anzidetta determinazione il Commissario terrà presenti, insieme alle altre

circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni

di cui il Comune, frazione od Associazione sono già in possesso e la possibilità che

essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto

del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Art. 14.

Contro le decisioni del Commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione

alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il

ricorso al Ministro per l’economia nazionale, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato,

deciderà definitivamEnte.

Per tale ricorso restato ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del Regio decreto

6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d’arbitri.

Il decreto del Ministro sarà comunicato al Commissario, che ne curerà la notificazione e

l’esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l’economia nazionale non potrà aver

luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in

ordine all’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di cui all’art. 1 della legge, la Corte di

appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell’art. 32,

ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia

cessata a norma di legge.

Art. 15.

Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un

progetto di liquidazione dei diritti di cui all’art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apportarvi, dovrà

essere depositato nella segreteria del Comune o della Associazione agraria del luogo

dove sono situate le terre e tutti gli interessati avranno diritto di prenderne visione.

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all’albo pretorio e con la

notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo

addetto all’ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l’Associazione agraria nel termine di trenta

giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di

uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo

decreto renderà esecutivo il progetto.

Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvederà per la risoluzione di esse

in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

Il progetto reso esecutivo dal Commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che

siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in

esso prevedute.

Art. 16.

Le opposizioni di cui all’articolo precedente, scritte in carta da bollo da lire 4, saranno

depositate nella segreteria del Commissario regionale o inviate ad essa in piego

raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l’esposizione dei motivi sui quali

sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Capo III.

Scioglimento delle promiscuità.

Art. 17.

Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell’art. 8 della legge allo scioglimento di

tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione

della promiscuità, a norma dell’ultimo comma dell’articolo suddetto, il rapporto da

trasmettersi al Ministero dell’economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al

riguardo verranno prese dai Podestà dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni

agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell’autorità forestale.

Art. 18.

I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si

trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie

interessati e dell’autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero,

proponendo,secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

Art. 19.

Il Ministro per l’economia nazionale, esaminate le proposte del Commissario, potrà con

suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo

scioglimento.

Art. 20.

Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da

parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprietà del suolo da

parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante

la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

Art. 21.

Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata

acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la

promiscuità sarà sciolta nel modo seguente:

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o

consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa

ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti

sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante

l’imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal

Comune.

Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al Comune,

ed un’Associazione o comunioni di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

Art. 22.

Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei

modi anzidetti, si farà luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei

rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un

canone a favore del Comune a norma del primo comma dell’art. 7 della legge.

Art. 23.

Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare

alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali

possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di

sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.

Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una

estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e

del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

Art. 24.

Qualora più comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di

un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati

ed all’assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla

divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell’art. 8 della legge stessa.

Capo IV.

Legittimazione e reintegra delle occupazioni.

Art. 25.

Sono soggette all’applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine Comune o

provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il

titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna

regione all’epoca della concessione.

Art. 26.

Le concessioni di terra ad utenza con l’obbligo di migliorare, fatte prima della

pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in conformità a statuti,

regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione

ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i

concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però

fissati nuovi canoni ai termini dell’art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di

data anteriore all’anno 1919.

Art. 27.

L’adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito

nominato dal Commissario regionale.

Il perito farà l’elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i

quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni.

Il Commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con

decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

Art. 28.

Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della

concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell’art. 13 della legge,

ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvederà a norma

dell’art. 29 della legge.

Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decretolegge

22 maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non

potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che

potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano

adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme

stabilite dai due precedenti articoli.

Art. 29.

Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle

terre comuni o demani comunali, si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla

loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti

originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle

fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i

possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni,

quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle

arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e

domicilio dell’occupatore, l’estensione occupata, le migliorie introdottevi e farà la proposta

del canone da imporre, ai termini dell’art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali

concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate

accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od

all’Associazione agraria.

Art. 30.

Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all’esame del Commissario, che, previa

rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la

segreteria del Comune o dell’Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la

notificazione agl’interessati ai termini, dell’art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni Comune,

l’Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la

domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel precedente articolo sono applicabili le

disposizioni dell’art. 16.

Art. 31.

Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di

legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siansi presentate opposizioni

né domande di legittimazione sarà ordinata senz’altro la reintegra e la restituzione dei

frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l’offerta di bonario

rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti

indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli

occupatori, concedere una equa dilazione.

Art. 32.

Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali

del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla

legislazione anteriore.

Art. 33.

I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati

anche all’atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di

affrancazione resterà vincolato ai termini dell’art. 24 della legge stessa.

Titolo II.

Capo I.

Piani di massima e destinazione delle terre.

Art. 34.

Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre

soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate

a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei

fondi pervenuti al Comune od all’Associazione agraria e di quelli già in precedenza da

loro posseduti.

Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del Ministero

dell’economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il

piano di massima per le terre che sono in possesso dell’Ente e si proceda alla

ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le

altre terre che potranno in seguito pervenire all’Ente medesimo, ferma restando la

ripartizione già eseguita.

Art. 35.

Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta

determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall’art. 11 della

legge.

Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario Regionale

col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in

due esemplari da depositarsi presso l’ufficio Commissariale, che curerà la

trasmissione di uno di essi all’ufficio comunale od all’Associazione agraria; e dell’altro

all’ufficio provinciale dell’economia, che provocherà l’approvazione del Consiglio ai sensi

dell’art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potrà, ove occorra, chiedere al

delegato tecnico i chiarimenti opportuni.

Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell’Associazione agraria potranno, entro quindici

giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale

dell’economia.

Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà

necessarie.

Art. 36.

Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del Consiglio al

Commissario Regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all’art. 14 della legge.

Art. 37.

Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall’art. 11 della

legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei Comuni o delle Associazioni

agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potrà essere

autorizzato dal Ministero dell’economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto

dall’art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

Art. 38.

I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all’effettivo

funzionamento dei Consigli provinciali dell’economia sono validi ad ogni effetto di legge.

Art. 39.

Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai

comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà

anche proporre al Ministro l’alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si

prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l’autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre

provenienti dall’affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno

farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all’approvazione della Giunta

provinciale amministrativa. Il Ministero dell’economia nazionale provvederà sentito il parere

del Commissario regionale.

Art. 40.

Salva diversa disposizione del Ministro per l’economia nazionale, saranno soggette

all’applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani

comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al

22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei comuni alla data di pubblicazione

del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

Art. 41.

Potranno i comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell’economia

consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa

rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi

sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola

del ritorno delle terre, in quanto possibile, all’antica destinazione quando venisse a cessare

lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare

a queste terre l’antica destinazione, il Ministro per l’economia nazionale potrà

stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

Capo II.

Regolamento degli usi civici.

Art. 42.

Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si

sarà provveduto ai sensi dell’art. 37 del presEnte regolamento, il Commissario Regionale

emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla

categoria a), di cui all’art. 11 della legge.

Il decreto sarà comunicato al Comune od all’Associazione agraria a cui appartengono le

terre, e indi affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal

Comune, dall’Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall’art. 16 del

presente regolamento.

Il Commissario, se non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state

risolute a norma di legge, comunicherà il decreto al Prefetto ed all’autorità forestale della

provincia.

Art. 43.

I comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno

alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi

e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30

dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (Regio decreto 16 maggio 1926, n.

1126), e li sottoporranno all’approvazione dei Consigli provinciali dell’economia.

Art. 44.

In caso d’inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio termine ai Podestà dei comuni

ed ai rappresentanti delle Associazioni agrarie per la compilazione dei sopraddetti

regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a

mezzo di apposito Commissario.

Art. 45.

I limiti dell’esercizio dell’uso civico ai sensi dell’art. 521 del Codice civile saranno determinati

nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle

utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

Art. 46.

Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse

gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune e

l’Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per

l’esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell’amministrazione del

Comune o dell’Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. é espressamente

proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

Capo III.

Ripartizione in quote.

Art. 47.

Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal

Commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla

coltura agraria, che conterrà anche l’indicazione delle migliorie, che i concessionari

dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

Art. 48.

Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà l’indicazione delle

opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima

dell’assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più

idonei a sopperirvi.

In tal caso il piano sarà comunicato al Ministero dell’economia per i provvedimenti di cui

all’art. 15 della legge.

Art. 49.

Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i

capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni

dell’art. 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l’assegnazione delle

quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il

Podestà del Comune od il presidente dell’Associazione agraria a farlo pubblicare mediante

affissione all’albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.

Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell’albo del

Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà

depositato presso la segreteria del Comune o dell’Associazione, con facoltà a chiunque di

prenderne visione.

Art. 50.

Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o

dell’Associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del

quale sarà affissa all’albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del

termine di cui all’articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni. Coloro che non

presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla

ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla

riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

Art. 51.

Sono considerati capi famiglia agli effetti dell’art. 13 della legge:

a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;

b) la vedova con prole;

c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;

d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;

e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

Art. 52.

Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del

Comune e composta di sei membri scelti, tra i cittadini del Comune o della frazione

interessata, dal pretore del mandamento. Se si tratti di terre appartenenti ad un’Associazione

agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell’Associazione ed un

membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare

convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 53.

La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per

essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l’elenco. Annoterà il separato elenco quelli che

debbono escludersi, indicando i motivi dell’esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un

numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano

affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell’attribuzione delle quote si terrà conto

cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in

seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni uguali. Formato in

tal modo l’elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel

modo stabilito per il bando di concorso.

Art. 54.

Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi

certificati.

Art. 55.

I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare

ricorso al Commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione

dell’elenco degli assegnatari.

Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria

comunale o dell’Associazione agraria. I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella

stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Art. 56.

Trascorso il termine utile per ricorrere, il Podestà od il presidente dell’Associazione

agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni

necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui

nominato, stabilirà definitivamente l’elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco la commissione di cui all’art. 52 procederà in seduta pubblica ed in

giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al Commissario, il quale, constatatane la

regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente la indicazione dei concessionari,

delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai

sensi dell’art. 13 della legge.

Art. 57.

L’immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo

del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario Regionale,

con l’assistenza del Podestà o del presidente dell’Associazione o di loro speciali

delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi. Dell’immissione in possesso sarà

redatto verbale da trasmettersi al Commissario.

I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per

mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente

stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l’avviso non

sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni.

Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per

mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come

rinuncianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell’art. 21 della legge. Il mancato

intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all’uopo redatto.

Capo IV.

Associazioni agrarie e frazioni di comuni.

Art. 58.

I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento Comune, sia acquistati in

nome dell’Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei regi decreti 14 luglio

1918, n. 1142 e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico

approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che

perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.

Art. 59.

Le Associazioni agrarie provvederanno all’amministrazione ed al godimento dei beni

suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di

un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a

revisione per coordinare le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli

usi civici e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per la approvazione alla

Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali

modificazioni, sarà trasmessa al Ministero dell’economia nazionale, il quale, udito il

Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai

regolamenti generali.

Art. 60.

Il Prefetto della provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo

Commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.

La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere

esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le

modificazioni che riterrà necessarie nell’interesse dell’Ente agrario. Contro le decisioni della

Giunta spetta alle Associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla

comunicazione al Ministero dell’economia nazionale, che deciderà definitivamente.

Art. 61.

Sono soggette all’osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazioni

aventi per fine il godimento di usi su terre private o di comuni o frazioni, e che non

posseggano altri beni.

Art. 62.

Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell’art. 25 della legge, potrà essere

promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del

patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi

civici.

Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far

valere su altre terre. I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno

pubblicati nell’albo pretorio del Comune, a cui l’Associazione appartiene, per notizia di

tutti gli interessati.

Art. 63.

Il regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie,

approvato col Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, è abrogato.

Art. 64.

Per l’amministrazione separata di cui nel capoverso dell’art. 26 della legge, la Giunta

provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione

composto di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti.

Saranno applicabili all’amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della

legge comunale e provinciale. L’amministrazione separata della frazione resterà soggetta

alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l’andamento e

rivederne i conti.

Art. 65.

Le norme contenute nel capitolo II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione

ed al godimento dei beni dei comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle

Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente

terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie,

ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

Art. 66.

All’applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del

Ministro per l’economia nazionale, su istanza dell’Associazione interessata, previo

accertamento dello stato di cultura delle terre da farsi con perizia. Le istanze delle

Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall’entrata in

vigore del presente regolamento.

Titolo III.

Giurisdizione e procedura.

Art. 67.

Allorquando dovrà procedersi all’affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento

delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio

di due diversi Commissariati Regionali, il Ministro per l’economia nazionale stabilirà con suo

decreto a quale dei Commissari debba essere affidata l’esecuzione delle operazioni e la

decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Art. 68.

Gli istruttori potranno essere incaricati:

- di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l’accertamento degli usi

civici e delle occupazioni illegittime;

- di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle

promiscuità e di formulare i relativi progetti;

- di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all’assegnazione di quote nelle ripartizioni e

sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;

- di promuovere l’esecuzione delle decisioni;

- di trattare e ricevere conciliazioni;

- di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del

messo addetto all’ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle

loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

Art. 69.

Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti saranno assistiti nelle operazioni

d’indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

Il Commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico,

istruttore e perito.

Art. 70.

Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l’oggetto delle indagini e delle operazioni da

compiere.

Art. 71.

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti

interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la

comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è

applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli

incaricati medesimi col concorso delle parti.

Art. 72.

Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato

l’incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli

atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell’esercizio

dell’ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle

spese anticipate. Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti

incaricati.

In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvederà nei odi

stabiliti dall’art. 76 del Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l’azione penale ove

ricorrano gli estremi di un reato.

Art. 73.

I Podestà dei comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti

indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale

necessario per le incombenze da compiere in ufficio.

I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza

e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

Art. 74.

Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario

anche senza citazione di parte. Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i

quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di

quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

Art. 75.

Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da

promuoversi d’ufficio, esista opposizione d’interessi tra il Comune e una frazione o tra più

frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata già costituita la speciale

rappresentanza prevista dall’art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta

provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni

nominando commissioni di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale

del suolo e comunque l’esistenza degli usi civici, sorga opposizione d’interessi tra il

Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

Art. 76.

Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte

con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate

nell’ultimo capoverso dell’art. 41 della legge.

Il Commissario con decreto, in piedi al ricorso, stabilirà il giorno per la comparizione

delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la

notificazione agli interessati.

Art. 77.

La notifica e l’esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo

dell’ufficiale giudiziario. Potrà però il Commissario disporre che l’ufficiale giudiziario

venga assistito da un perito per l’identificazione dei terreni che formano oggetto della

decisione.

Art. 78.

Per la sospensione di cui all’ultimo comma dell’art. 32 della legge non sarà sufficiente

l’accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.

Art. 79.

Per i giudizi d’appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti

conservati nell’archivio del Commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo

le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la

loro difesa.

Titolo IV.

Spese e compensi.

Art. 80.

Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di

incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo,

saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini

degli articoli 180 e 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La somma sarà

prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dall’Associazione agraria interessata.

Art. 81.

L’ordine di deposito di cui all’art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai

debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall’usciere dell’ufficio di conciliazione. Le

spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all’ufficiale

giudiziario o all’usciere appena avvenuto il deposito.

Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all’ordine di deposito, il Prefetto, su

richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio

Commissario per l’esecuzione dell’ordine, salva l’applicazione a carico del tesoriere de le

sanzioni di legge.

Art. 82.

Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la

liquidazione dei diritti è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili. Il

Commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.

Art. 83.

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati

saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai comuni, alle Associazioni agrarie e

a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell’art. 7 del presente regolamento. Ad

essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al Commissario le loro

osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il Commissario procederà alla revisione delle note specifiche,

anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi udito il parere

dell’ufficio locale del genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali,

emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse ed

escluse, comunicandola immediatamente all’Associazione o al Comune, che ne cureranno,

nello stesso giorno in cui perverrà, l’affissione per quindici giorni all’albo pretorio. Identica

comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo

comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato

tecnico, dell’istruttore o del perito. Contro l’ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro

per l’economia nazionale il quale pronuncerà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l’economia nazionale i Podestà, i presidenti delle

Associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno

interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell’avvenuta

comunicazione ovvero dall’ultimo giorno dell’affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all’autorità superiore,

l’ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventerà definitiva.

Art. 84.

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l’accesso

in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da

certificato del Podestà del Comune o dal presidente dell’Associazione agraria interessata.

Art. 85.

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei

periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con Regio

decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3,

83 e 84 del presente regolamento.

ROMA, ADDÌ 26 FEBBRAIO 1928

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE:

BELLUZZO.